00 20/10/2014 17:07
Il decreto ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.)

Si può chiedere per crediti certi, liquidi, ed esigibili.
Certo in quanto risultante da prova documentale (ad es. buste paga del lavoratore, o le scritture contabili dell’impresa, o la parcella dell’avvocato con il parere di congruità dell’Ordine etc. etc.).
Liquido, cioè determinato nel suo ammontare. Esigibile, cioè già scaduto.
Si propone con ricorso al Tribunale o GdP competente secondo le regole generali, e deve contenere:

- L’intestazione – TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

- L’indicazione delle parti e rappresentanti - Paolo Rossi residente a etc, rappresentato e difeso dall’avv Acchiappalaquaglia, con studio in... Pec Avvocatoacchiappalaquaglia@ordineavvocatita.it
PREMESSO CHE

(indicazione di tutti i motivi in fatto ed in diritto, e dei documenti da cui deriva il credito vantato)
CHIEDE

Richiesta che il Giudice ingiunga alla controparte di pagare i crediti indicati in premessa
- Infine tutti i documenti allegati, luogo, data e sottoscrizione, procura in calce o a margine.

Il giudice accoglie con decreto il ricorso, ed ingiunge alla controparte di pagare: allora notifico entro 60 giorni ricorso e decreto alla controparte, che entro 40 giorni dalla notifica può fare opposizione.
Se fa opposizione, si instaura un giudizio ordinario, se non fa opposizione nei 40 gg., il decreto diviene titolo esecutivo.
In casi eccezionali, posso ottenere dal giudice l’immediata provvisoria esecutorietà del decreto, se il credito è fondato su cambiale, assegno, atto di notaio o se vi è grave pericolo di pregiudizio nel ritardo o se il debitore ha sottoscritto la documentazione da cui risulta il mio credito (es. buste paga sottoscritte dal datore di lavoro).
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 17:10]