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Colloquio di fine pratica forense e/o di abilitazione

Ultimo Aggiornamento: 28/10/2014 14:00
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20/10/2014 16:50
 
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Ed eccovi degli schemetti!
[SM=g27823]
So che non vi sarebbero affatto necessari, ma può tornare utile avere uno schemetto che illustri in maniera immediata la possibile risposta.

Citazione - Ricorso:


Salvo che la legge non prescriva specificamente la forma del ricorso, le domande giudiziali si propongono con citazione.
La differenza tra citazione e ricorso sta in ciò, che con la citazione noi ci rivolgiamo direttamente alla parte, fissiamo noi l’udienza e notifichiamo l’atto alla controparte avendo cura che tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza indicata in citazione decorrano almeno 90 giorni liberi (45 se i termini sono ridotti alla metà, cioè presso il GdP e nelle cause di pronta spedizione). Dopo la notifica depositiamo l’atto nella cancelleria del giudice. (Entro 10 giorni dalla notifica, 5 se i termini sono ridotti, l’attore deve costituirsi depositando il fascicolo con la nota di iscrizione a ruolo(easy nota), l’atto originale notificato, la procura e tutti i documenti prodotti).
Con il ricorso, invece, noi ci rivolgiamo al giudice: l’atto si deposita in cancelleria, dopodiché sarà il giudice a fissare l’udienza e dare all’attore un termine perentorio entro il quale provvedere alla notifica alla controparte.
La citazione deve contenere (art. 163 c.p.c.):
1) L’indicazione del Tribunale davanti al quale è proposta la domanda;
2) I dati di attore, convenuto e rispettivi rappresentanti;
3) Il Petitum, ossia la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) La Causa Petendi, ossia le ragioni in fatto ed in diritto poste alla base della domanda;
5) L’indicazione dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi;
6) La procura (in calce o a margine);
7) L’indicazione dell’udienza, con l’invito a costituirsi nei termini del 166 e l’avvertimento che la mancata costituzione nei termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 (eccez. di competenza territoriale derogabile* ) e 167 (domanda riconvenzionale, eccezioni non rilevabili d’ufficio);
8) Sottoscrizione.

Per cui in una citazione abbiamo, ad es.:
Tribunale di Torre Annunziata - (intestazione)
Paolo Rossi, rappresentato e difeso dall’avv. Acchiappalaquaglia, domiciliato in, Pec - (attore e suo rappresentante)
– Premesso Che:
in fatto…
in diritto… (Causa Petendi),

CITA

Paolo Bianchi (controparte), all’udienza del, con l’invito a comparire nei termini di legge, e l’avvertimento che in mancanza si incorrerà nelle decadenze di legge, -(udienza, avviso, avvertimento ex art. 163 n. 7)

al fine di sentir così disporre: condannare il sig. Paolo Bianchi a pagare la somma di.... - (Petitum).
In via istruttoria si chiede prova per testi sui capi 1,2,3, si depositano i documenti x, y e z…- (indicazione mezzi istruttori)
Torre Annunziata, 20.10.2014 Avv. Acchiappalaquaglia - (sottoscrizione)


La citazione è nulla se manca o è incerta (sbagliata) l’indicazione del Tribunale, i dati delle parti, l’indicazione dell’udienza, l’avvertimento sulle conseguenze del mancato rispetto dei termini, o se non vengono rispettati i termini: 1) invitando a costituirsi in termini inferiori ai 20 (o 10) previsti per legge o 2) non concedendo i 90 giorni tra notificazione e udienza;
è altresì nulla se manca o è incerto il petitum o la causa petendi (edictio actionis).
In caso di nullità, se il convenuto si costituisce sana i vizi dell’atto, salva la possibilità di chiedere un rinvio a nuova udienza quando la nullità non gli ha consentito di esercitare pienamente il diritto di difesa (es.: non gli son stati dati i 90 giorni previsti per preparare la difesa).
Se il convenuto non si costituisce il giudice ordina la rinnovazione dell’atto entro un termine perentorio e fissa una nuova udienza: in caso di mancato rispetto del termine il giudice cancella la causa dal ruolo ed il processo si estingue.

Alla prima udienza, ex art. 183 c.p.c., il giudice verifica la regolarità del contraddittorio e ordina, se necessario:
l’integrazione del contraddittorio, la rinnovazione della citazione nulla, la rinotificazione se rileva un difetto di notifica.
Se manca il petitum o la causa petendi, ma il convenuto si è costituito, il Giudice ordina l'integrazione della domanda.
In tutti questi casi il Giudice fissa nuova udienza e dà un termine perentorio per provvedere, ed in mancanza la causa si cancella dal ruolo ed il processo si estingue.
Se non stati concessi al convenuto i 90 giorni liberi tra notifica e prima udienza, ma questi si è ugualmente costituito, il Giudice fissa una nuova udienza per garantire il rispetto dei termini e non comprimerne il diritto di difesa.

Termini:
Dopo aver notificato la citazione (rispettando il termine di 90 giorni), l'attore ha 10 giorni per costituirsi depositando in giudizio l'atto correttamente notificato, la procura e tutti i documenti che ritiene necessari;
Il convenuto può costituirsi fino a 20 giorni prima dell'udienza (10 se i termini sono ridotti alla metà).
Se una parte si costituisce nei termini, l'altra può ancora costituirsi fino alla prima udienza (sempre fatte salve le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 per il convenuto), altrimenti è dichiarata contumace.
Se nessuna si costituisce rispettando i termini, si applica l'art. 307 c.p,c, e la causa è cancellata dal ruolo. Può essere riassunta entro 3 mesi.




*L’incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile possono essere rilevate d’ufficio dal giudice fino alla I udienza ex art. 183 c.p.c.
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 17:12]





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