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Colloquio di fine pratica forense e/o di abilitazione

Ultimo Aggiornamento: 28/10/2014 14:00
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Il colloquio di fine pratica (in alcuni Ordini si tiene in occasione dell'abilitazione, dopo un anno) è una piccola valutazione cui si è sottoposti per capire se si è realmente sostenuta la pratica forense o meno.

Le materie oggetto del colloquio sono:

1) Le procedure
2) Codice Deontologico e Legge Professionale
3) Diritto Civile
4) Diritto Penale
5) Costituzionale

Si badi bene: si tratta di un colloquio, e non di un esame, l'atmosfera è molto cordiale, le domande generiche, ed al termine non si è promossi o bocciati. Tutt'al più si può assistere a qualche collega cui venga detto "che è poco preparato, e di studiare un po' che altrimenti l'esame di Stato diviene insormontabile, ed anche a prescindere la stessa attività professionale ne risente...".
Insomma: quel che si rischia è al più una gran brutta figura (a maggior ragione perché avviene davanti al Consiglio dell'Ordine e ai tuoi colleghi), il che per alcuni (tra cui il sottoscritto) sembra già solo per questo un più che ottimo motivo per riprendere in mano i libri e rispolverare quei concetti che qualche volta si sono un po' troppo arruginiti.

Fatta questa premessa, veniamo al nocciolo, ossia alle domande.

Cominciamo pure dall'inizio, ossia LE PROCEDURE

Prima di iniziare, vi chiederanno quale pratica avete seguito. Le domande si incanaleranno a seconda della risposta che darete. Nel rispondere potete benissimo non limitarvi a dire civile/penale, ma specificare quali questioni avete trattato e approfondito maggiormente. In questo modo, è a voi che si chiede di indirizzare l'avvio del colloquio e, nello specifico, le domande di procedura.


Se avete fatto le vostre Relazioni sul divorzio, o dite di aver trattato maggiormente questi argomenti, è ovvio che vi verrà chiesto di parlare di separazione, divorzio, di come si chiede un'omologa etc etc...
Analogamente, se avete trattato uno sfratto per morosità, esser ben preparati sulla procedura di convalida di sfratto ex art. 657 e ss. c.p.c. è sicuramente una buona idea.
Attenzione: la preparazione dovrà essere pratica.



Dimenticatevi la dottrina, le procedure dovete ripassarle dal codice, e cercare di descrivere praticamente i passaggi che si compiono nel portare avanti questa o quella procedura, di modo da far capire che in Tribunale ci siete realmente entrati.

ESEMPIO PRATICO - prova delegata ex art 203 c.p.c. (ovviamente una domanda così specifica dovrete introdurla voi, non è una domanda che facilmente vi faranno ex abrupto...):

Se devono assumersi mezzi di prova fuori della circoscrizione del Tribunale, ad es. occorre sentire un testimone che ha residenza a Milano, mentre il processo è a Napoli, per esigenze di praticità e di economia è possibile presentare un'istanza ex art. 203 al giudice del procedimento, affinché fissi un termine entro il quale la prova deve essere assunta presso il Tribunale di Milano, oltre alla successiva nuova udienza per la prosecuzione del processo a Napoli.
Dell' ordinanza occorre quindi fare copie conformi, di modo che istanza ed ordinanza possano essere poi depositate a Milano, dove si crea il fascicolo e viene designato il giudice, il quale provvede a fissare l'udienza di prova e il termine perentorio entro il quale l'istanza ex art. 203, l’ordinanza del Giudice di Napoli e quella del Giudice di Milano, debbano esser notificati alla controparte.
Si chiedono quindi le copie conformi anche di quest'ultimo provvedimento di modo da poter notificare nei termini, e si provvede poi alla citazione dei testi almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato, dopodiché si può escutere il teste a Milano anziché a Napoli.



Oltre le Relazioni e gli argomenti che introdurrete voi stessi, le domande più frequenti in ambito di Procedura civile riguardano:

1) Citazione e ricorso :
spiegare le differenze, ricordarsi tutti gli elementi elencati nel 163 c.p.c., in particolar modo l'udienza, l'invito a costituirsi nei termini dell'art. 166 e l'avvertimento che in mancanza di incorre nelle decadenze di cui agi artt. 38 e 167.
Ricordarsi i termini per comparire, il termine di 90 giorni liberi (ridotti alla metà davanti al GdP o nelle cause di pronta spedizione) che deve intercorrere tra notifica e prima udienza.
Cosa succede se una sola parte non si costituisce nei termini, e cosa succede se capita ad entrambe.
Spiegare cosa succede all'udienza ex art 183 in caso di nullità della citazione, di difetto nella notificazione, di mancata integrazione del contraddittorio.


2) Il procedimento per decreto ingiuntivo.


Cercate di essere quanto più "pratici" e di fare quanti più "esempi concreti" è possibile.
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 16:56]





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Ed eccovi degli schemetti!
[SM=g27823]
So che non vi sarebbero affatto necessari, ma può tornare utile avere uno schemetto che illustri in maniera immediata la possibile risposta.

Citazione - Ricorso:


Salvo che la legge non prescriva specificamente la forma del ricorso, le domande giudiziali si propongono con citazione.
La differenza tra citazione e ricorso sta in ciò, che con la citazione noi ci rivolgiamo direttamente alla parte, fissiamo noi l’udienza e notifichiamo l’atto alla controparte avendo cura che tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza indicata in citazione decorrano almeno 90 giorni liberi (45 se i termini sono ridotti alla metà, cioè presso il GdP e nelle cause di pronta spedizione). Dopo la notifica depositiamo l’atto nella cancelleria del giudice. (Entro 10 giorni dalla notifica, 5 se i termini sono ridotti, l’attore deve costituirsi depositando il fascicolo con la nota di iscrizione a ruolo(easy nota), l’atto originale notificato, la procura e tutti i documenti prodotti).
Con il ricorso, invece, noi ci rivolgiamo al giudice: l’atto si deposita in cancelleria, dopodiché sarà il giudice a fissare l’udienza e dare all’attore un termine perentorio entro il quale provvedere alla notifica alla controparte.
La citazione deve contenere (art. 163 c.p.c.):
1) L’indicazione del Tribunale davanti al quale è proposta la domanda;
2) I dati di attore, convenuto e rispettivi rappresentanti;
3) Il Petitum, ossia la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) La Causa Petendi, ossia le ragioni in fatto ed in diritto poste alla base della domanda;
5) L’indicazione dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi;
6) La procura (in calce o a margine);
7) L’indicazione dell’udienza, con l’invito a costituirsi nei termini del 166 e l’avvertimento che la mancata costituzione nei termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 (eccez. di competenza territoriale derogabile* ) e 167 (domanda riconvenzionale, eccezioni non rilevabili d’ufficio);
8) Sottoscrizione.

Per cui in una citazione abbiamo, ad es.:
Tribunale di Torre Annunziata - (intestazione)
Paolo Rossi, rappresentato e difeso dall’avv. Acchiappalaquaglia, domiciliato in, Pec - (attore e suo rappresentante)
– Premesso Che:
in fatto…
in diritto… (Causa Petendi),

CITA

Paolo Bianchi (controparte), all’udienza del, con l’invito a comparire nei termini di legge, e l’avvertimento che in mancanza si incorrerà nelle decadenze di legge, -(udienza, avviso, avvertimento ex art. 163 n. 7)

al fine di sentir così disporre: condannare il sig. Paolo Bianchi a pagare la somma di.... - (Petitum).
In via istruttoria si chiede prova per testi sui capi 1,2,3, si depositano i documenti x, y e z…- (indicazione mezzi istruttori)
Torre Annunziata, 20.10.2014 Avv. Acchiappalaquaglia - (sottoscrizione)


La citazione è nulla se manca o è incerta (sbagliata) l’indicazione del Tribunale, i dati delle parti, l’indicazione dell’udienza, l’avvertimento sulle conseguenze del mancato rispetto dei termini, o se non vengono rispettati i termini: 1) invitando a costituirsi in termini inferiori ai 20 (o 10) previsti per legge o 2) non concedendo i 90 giorni tra notificazione e udienza;
è altresì nulla se manca o è incerto il petitum o la causa petendi (edictio actionis).
In caso di nullità, se il convenuto si costituisce sana i vizi dell’atto, salva la possibilità di chiedere un rinvio a nuova udienza quando la nullità non gli ha consentito di esercitare pienamente il diritto di difesa (es.: non gli son stati dati i 90 giorni previsti per preparare la difesa).
Se il convenuto non si costituisce il giudice ordina la rinnovazione dell’atto entro un termine perentorio e fissa una nuova udienza: in caso di mancato rispetto del termine il giudice cancella la causa dal ruolo ed il processo si estingue.

Alla prima udienza, ex art. 183 c.p.c., il giudice verifica la regolarità del contraddittorio e ordina, se necessario:
l’integrazione del contraddittorio, la rinnovazione della citazione nulla, la rinotificazione se rileva un difetto di notifica.
Se manca il petitum o la causa petendi, ma il convenuto si è costituito, il Giudice ordina l'integrazione della domanda.
In tutti questi casi il Giudice fissa nuova udienza e dà un termine perentorio per provvedere, ed in mancanza la causa si cancella dal ruolo ed il processo si estingue.
Se non stati concessi al convenuto i 90 giorni liberi tra notifica e prima udienza, ma questi si è ugualmente costituito, il Giudice fissa una nuova udienza per garantire il rispetto dei termini e non comprimerne il diritto di difesa.

Termini:
Dopo aver notificato la citazione (rispettando il termine di 90 giorni), l'attore ha 10 giorni per costituirsi depositando in giudizio l'atto correttamente notificato, la procura e tutti i documenti che ritiene necessari;
Il convenuto può costituirsi fino a 20 giorni prima dell'udienza (10 se i termini sono ridotti alla metà).
Se una parte si costituisce nei termini, l'altra può ancora costituirsi fino alla prima udienza (sempre fatte salve le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 per il convenuto), altrimenti è dichiarata contumace.
Se nessuna si costituisce rispettando i termini, si applica l'art. 307 c.p,c, e la causa è cancellata dal ruolo. Può essere riassunta entro 3 mesi.




*L’incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile possono essere rilevate d’ufficio dal giudice fino alla I udienza ex art. 183 c.p.c.
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 17:12]





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Il decreto ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.)

Si può chiedere per crediti certi, liquidi, ed esigibili.
Certo in quanto risultante da prova documentale (ad es. buste paga del lavoratore, o le scritture contabili dell’impresa, o la parcella dell’avvocato con il parere di congruità dell’Ordine etc. etc.).
Liquido, cioè determinato nel suo ammontare. Esigibile, cioè già scaduto.
Si propone con ricorso al Tribunale o GdP competente secondo le regole generali, e deve contenere:

- L’intestazione – TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

- L’indicazione delle parti e rappresentanti - Paolo Rossi residente a etc, rappresentato e difeso dall’avv Acchiappalaquaglia, con studio in... Pec Avvocatoacchiappalaquaglia@ordineavvocatita.it
PREMESSO CHE

(indicazione di tutti i motivi in fatto ed in diritto, e dei documenti da cui deriva il credito vantato)
CHIEDE

Richiesta che il Giudice ingiunga alla controparte di pagare i crediti indicati in premessa
- Infine tutti i documenti allegati, luogo, data e sottoscrizione, procura in calce o a margine.

Il giudice accoglie con decreto il ricorso, ed ingiunge alla controparte di pagare: allora notifico entro 60 giorni ricorso e decreto alla controparte, che entro 40 giorni dalla notifica può fare opposizione.
Se fa opposizione, si instaura un giudizio ordinario, se non fa opposizione nei 40 gg., il decreto diviene titolo esecutivo.
In casi eccezionali, posso ottenere dal giudice l’immediata provvisoria esecutorietà del decreto, se il credito è fondato su cambiale, assegno, atto di notaio o se vi è grave pericolo di pregiudizio nel ritardo o se il debitore ha sottoscritto la documentazione da cui risulta il mio credito (es. buste paga sottoscritte dal datore di lavoro).
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 17:10]





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CODICE DEONTOLOGICO E LEGGE PROFESSIONALE

Potete scaricare il codice deontologico e la legge professionale aggiornati direttamente dal sito del Consiglio Nazionale Forense.

Scarica il Codice Deontologico cliccando QUI

Scarica la Legge Professionale cliccando QUI


Questa parte del colloquio è ovviamente molto più teorica.

La domanda in assoluto più frequente riguarda LE SANZIONI ed il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Sono capitate anche:
1) Doveri dell'avvocato e deontologia;
2) Formazione Continua
3) Le incompatibilità
4) Gli organi dell'Ordine circondariale forense, natura e compiti del CNF
5) Il tirocinio
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 17:36]





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DIRITTO CIVILE

1) L'argomento più gettonato riguarda certamente i Contratti Tipici.
Riguardatevi le caratteristiche generali di Locazione, Comodato, Mutuo, Mandato, Compravendita.
Anche conoscere i principi generali in tema di contratti (in particolare: cause di nullità e di annullabilità) è cosa buona e giusta.

2) Responsabilità contrattuale/extracontrattuale (artt. 1176 e 1218 - 2043 c.c.)


Ad ogni buon conto, se anche vi chiedono un contratto specifico e non lo sapete, tenderanno a chiedervene un altro o chiedervi quale volete esporre. Quindi, non fatevi prendere dall'ansia e ricordatevi sempre che è un colloquio e non un esame in senso stretto.
Resta una buona idea approfondire 1 o 2 argomenti a vostra scelta.

Se fate pratica penale, è molto probabile che qui vi facciano una domanda a piacere.
[Modificato da Paperino! 20/10/2014 18:11]





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20/10/2014 18:05
 
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DIRITTO PENALE

1) L'argomento più gettonato riguarda certamente l'elemento soggettivo nel reato (art. 43 c.p. dolo/colpa).

Riguardatevi in via generale anche gli elementi oggettivi (autore, oggetto, condotta, evento), il nesso causale, il concetto di antigiuridicità e quello di colpevolezza.

Più raramente:
tentativo
concorso

Ad ogni buon conto, potete anche mantenervi nell'ambito di definizioni generali, senza addentrarvi in analisi troppo approfondite, tanto non ve ne sarà tempo.
Resta una buona idea approfondire 1 o 2 argomenti a vostra scelta, per il caso della domanda a piacere.
Quindi, non fatevi prendere dall'ansia e ricordatevi sempre che è un colloquio e non un esame in senso stretto!


Se fate pratica civile, è molto probabile che vi facciano la domanda a piacere.








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DIRITTO COSTITUZIONALE




Domande frequentissime:

1) Le fonti del diritto (con particolare attenzione al decreto legge/ decreto legislativo);

2) Il Presidente della Repubblica







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Registrarsi, ricevere mail, attivare l'account sul sito della Corte D'appello.


1) Prima cosa: andare sul sito della corte d'appello è registrarsi.
Basta inserire codice fiscale, mail e password. Collegarsi alla propria mail, aprire il messaggio ricevuto dal sito della Corte D'Appello, e confermare l'account cliccando sul link che

troverete al suo interno.

"La sua registrazione è stata attivata."

2) Compilare e pagare € 12.91 modello f23 con le modalità indicate nel seguente fac-simile:
http://www.giustizia.catania.it/modulistica%5CMod_1242_2672%5Cfac%20simile%20compilazione%20F23%20(esami%20avvocato).pdf

Il "Codice Ufficio" varia da provincia a provincia. Per Torre Annunziata è "TEL": se appartenete ad un altro ordine consultate il topic sulla modulistica online per conoscere il

vostro.

3)
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6&contentId=SCE1059494
Compilare tutti i passaggi obbligatori.

Stampare tutto, verificare se €50 va scansionato assieme a tutto il resto.

Passi successivi:
1. Salvare la Domanda di partecipazione all'Esame per Avvocato cliccando sul seguente collegamento: Domanda di partecipazione all'esame (.pdf)

2. Stampare, firmare in calce la domanda di partecipazione e apporvi la marca da bollo da 16,00 euro.

3. Scansionare in formato "pdf" in un unico file la domanda firmata e bollata, il documento di riconoscimento e copia del Mod. F23. La scansione in formato "pdf" deve essere in

modalità bianco e nero, la dimensione non deve superare 25 MB.

4. Inviare la domanda cliccando il pulsante sottostante e selezionando la scansione in formato pdf.







Avvocato - Sessione d'esame 2014 - Scheda di sintesi
? Avviso 13 ottobre 2014 - Versamento di ulteriori 50 € ai sensi del d.m. 16 settembre 2014

A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 16 settembre 2014 (“Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della

giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, pubblicato sulla G.U. 24 settembre 2014, n. 222, ed entrato in vigore il giorno

successivo), intervenuto successivamente alla emanazione del bando di esame avvocato – sessione 2014 (d.m. 11 settembre 2014), ma di immediata applicazione in forza dell’art.

1, comma 604 della legge 147/2013, i candidati sono tenuti al pagamento dell’ulteriore somma di euro 50,00 a titolo di contributo forfettario alle spese di esame (art. 1, comma 600

della legge 147/2013).

Detto importo, aggiuntivo rispetto alla tassa di euro 12,91, dovrà essere versato con una delle modalità indicate dall’art. 1 del d.m. 16 settembre 2014 che si riporta:


Art. 1. Modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato
1. Le spese per la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50,00, ai sensi

dell'articolo 46, comma 13-bis, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

con le seguenti modalità a norma del comma 13-ter del predetto articolo:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella

causale “Esame avvocato anno 2014 - capo XI cap. 2413 art. 14”;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale “Esame avvocato anno 2014 - capo XI

cap. 2413 art. 14”;
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.

I candidati che si sono già registrati devono accedere nuovamente al sistema, dove troveranno le istruzioni per il pagamento e per la trasmissione della relativa quietanza.

I candidati non ancora registrati trovano all’atto della prima registrazione anche le indicazioni per l’ulteriore nuovo pagamento.

Il versamento della somma indicata di 50,00 euro è condizione di ammissione all’esame.



? Avviso 12 settembre 2014 - Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 settembre 2014 - 4a serie speciale concorsi ed esami, il decreto 11 settembre 2014 che indice, per

l’anno 2014, una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati.

? Registrazione del candidato

? Accesso alla procedura di compilazione della domanda

? FAQ

La domanda di esame dovrà essere salvata, stampata, bollata e firmata.

La domanda (sottoscritta e bollata), unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento e a fotocopia del versamento della Tassa di Esame (Md. F.23), dovrà essere

scansionata e inviata tramite sistema.

Il file deve essere unico: domanda + fotocopia del documento di riconoscimento + copia del versamento della Tassa di Esame (Md. F.23).
La scansione in formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non deve superare 25 MB.

Il documento di riconoscimento allegato alla domanda di esame deve essere lo stesso da esibire in fase di identificazione per l'accesso alle prove scritte.

L'indirizzo e-mail riportato nella domanda di esame deve essere quello ove si desidera ricevere le comunicazioni compresa la convocazione sia alle prove scritte che alla prova

orale.

Nel caso di completamento della pratica successivamente alla presentazione della domanda di esame ma entro il 10/11/2014, il candidato dovrà effettuare un secondo accesso al

sistema per completare la domanda di esame.

Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del

codice a barre.
La ricevuta di presa in carico dovrà essere salvata e stampata. Il candidato dovrà presentarla per l'identificazione nei giorni delle prove scritte.

Ricevuta avvenuto pagamento
La scansione della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non deve superare 10 MB





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